Tassa di soggiorno

Cos’è e dove si applica


L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Piacenza in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, è entrata in vigore dall’1 Gennaio 2018.
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
L’imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive nonchè negli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che si trovano nel territorio del Comune di Piacenza. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

 

Quanto si paga


Per gli Alberghi a 4 stelle è previsto un importo di 3.50€ persona a notte per le prime 4 notti di soggiorno.


Sono esenti

 

  • i minori
  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di 2 persone per degenti ricoverati
  • i genitori o accompagnatori che assistono minori e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente
  • i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative
  • i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza
  • i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali
  • i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all’Università e all’Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso e i soggetti componenti di orchestre di formazione
  • gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l’esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti
  • i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa
  • il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio e non per servizi pagati da privati

 

 

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